Manipolazione del mercato: sulla doppia sanzione la parola alla Consulta
Pubblicato il 22 gennaio 2015
Con due ordinanze di Cassazione, depositate, nel giro di pochi giorni, dalla Sezione tributaria – ordinanza n.
950 del 22 gennaio 2015 – e dalla Quinta sezione civile –
ordinanza n. 1782 del 15 gennaio 2015 – sono state
rimesse alla Corte costituzionale le
questioni di legittimità costituzionale, giudicate rilevanti e non manifestamente infondate, relative all'articolo 187 ter, punto 1 del Decreto legislativo n.
58/1998 sulla
manipolazione del mercato.
L'ombra di illegittimità costituzionale della norma è stata evidenziata alla luce
della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 marzo 2014 (causa
Grande Stevens e altri) nonché alla luce
dell'applicazione del principio del “ne bis in idem” di cui agli
articoli 2 e 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e
dell'articolo 117, primo comma della Costituzione medesima.
Market abuse con doppia sanzione, penale e amministrativa
In particolare, l'articolo censurato sanziona il soggetto che,
tramite mezzi di informazione,
diffonde informazioni, voci o notizie
false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli
strumenti finanziari, attraverso l'irrogazione sia di
sanzioni amministrative che di
sanzioni penali.
Sul punto, la citata
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva rilevato la violazione del principio del "
ne bis in idem", in una vicenda in cui,
per gli stessi fatti di manipolazione del mercato, era stata applicata, accanto alla
sanzione penale, una
sanzione amministrativa giudicata “
di una severità tale da essere equiparabile a una sanzione penale”.
Spetterà, ora, alla Corte costituzionale pronunciarsi sulla doppia sanzione amministrativa e penale prevista, nel nostro ordinamento, in materia di
market abuse.