Mandato senza rappresentanza, riaddebiti senza Iva

Pubblicato il 20 giugno 2020

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020, sancisce che non sono sottoposte a Iva le somme erogate a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti/anticipati per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, corrisposte dalla società mandante alla ditta incaricata con mandato senza rappresentanza.

In altri termini, per l’Agenzia la disposizione di cui all’articolo 26-bis della Legge n. 196/1997 secondo cui “i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, vale anche quando le prestazioni sono acquisite mediante un contratto di mandato senza rappresentanza.

Tale soluzione trova conforto sia nella regola generale che disciplina il mandato, contenuta nell'art. 1703 del codice civile, sia nell’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 633/1972 che stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario.

Sulla base di tale disposizione, le prestazioni di servizi intercorse tra mandante e mandatario e tra il mandatario e il terzo (e viceversa) conservano la stessa natura “oggettiva”.

Tuttavia, specifica il principio di diritto n. 7/2020, l’equiparazione opera soltanto in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni e non in relazione all’aspetto soggettivo.

Pertanto, nel mandato senza rappresentanza, il riaddebito delle spese anticipate dal mandatario al mandante assume la stessa natura delle spese sostenute dal mandatario; ma nel caso tali spese siano riferite ad oneri retributivi e previdenziali riguardanti contratti di somministrazione di lavoro temporaneo il riaddebito non deve essere soggetto ad Iva.

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