Mancato versamento Iva scriminato dalla crisi di liquidità
Pubblicato il 13 maggio 2014
Per i giudici di Cassazione – sentenza n.
19426 del 12 maggio 2014 - il contribuente può evitare di rispondere del reato di omesso versamento dell'Iva di cui all'articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74 del 2000
in presenza di crisi di liquidità quando dimostri di non aver avuto altrimenti la possibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.
Prova stringente
Occorre la prova, ossia, che il medesimo abbia posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, volte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, “
senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili”.