Mancato consenso informato ed errato trattamento sanitario: due danni distinti
Pubblicato il 14 febbraio 2015
Il risarcimento del
danno da errato intervento medico,
non può essere assorbito da quello liquidato
per mancanza di consenso informato.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile,
n. 2854 depositata il 13 febbraio 2015, in accoglimento del ricorso presentato da un paziente per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un errato intervento chirurgico al ginocchio.
Lamentava il ricorrente come, sia in primo che in secondo grado, i giudici avessero ritenuto irrilevante stabilire se la scelta chirurgica operata dalla Casa di Cura, fosse stata o meno opportuna e giustificata (anche in considerazione delle sue particolari condizioni di salute), atteso che tale profilo di responsabilità sarebbe stato del tutto assorbito dalla mancata acquisizione del consenso informato.
Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui l’acquisizione da parte del medico del consenso informato, costituisce in realtà, anche ai fini della responsabilità risarcitoria,
prestazione altra e diversa rispetto a quella dell’intervento richiestogli.
Il
consenso informato ed
il trattamento sanitario cui esso fa riferimento, sottostanno infatti a
due diritti entrambi fondamentali ma
ben distinti tra di loro e rispettivamente,
il diritto all’espressa e consapevole adesione al trattamento ed il diverso
diritto alla salute.
L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della prestazione medica ne impone dunque
un’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato, dovendo al riguardo accertarsi, piuttosto, se le conseguenze dannose successivamente verificatesi, siano da considerarsi ad essa causalmente collegabili.