Con sentenza del 29 ottobre 2015, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda presentata da un pedone, il quale, investito da un'automobile durante l'attraversamento di un incrocio semaforico, aveva riportato un ingente danno, risarcitogli solo in minima parte dall'assicurazione (sul presupposto di un suo concorso di colpa).
La domanda è stata dichiarata improcedibile dal Tribunale, stante il mancato avvio, da parte dell'attore, del procedimento di mediazione demandato dal Giudice, tra l'altro, senza addurre alcun giustificato motivo.
Ed a nulla vale, in proposito, la dedotta argomentazione difensiva per cui l'attore aveva a suo tempo intrapreso una procedura di mediazione (prima che fosse introdotta la causa e quando ancora era obbligatoria in materia). E che l'esito negativo di detta procedura ben lasciasse presagire l'altrettanto infruttuoso tentativo di mediazione demandato dal giudice.
Il Tribunale, a contrario, coglie l'occasione per ribadire la diversità di presupposti e di contesto in cui si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata dal Giudice ex art. 5 comma 2 D.Lgs 28/2010 come riformato ex D.Lgs. 69/2013 .
Si ritiene che la prima, infatti (proposta prima e fuori della causa) non sia impeditiva all'esercizio ed all'attivazione della seconda da parte del Giudice, secondo modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili.
La medianzione demandata, infatti, presuppone un particolare giudizio del Giudice, secondo cui, nel caso esaminato sussistono, bilanciate le difese delle parti, tutte le condizioni positive perchè queste possano pervenire ad un accordo amichevole.
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