Mancata valutazione dei rischi per l’allattamento. Le prove le fornisce la lavoratrice

Pubblicato il 23 ottobre 2017

Ricade sulla lavoratrice madre l’onere di provare che il datore di lavoro non ha conformemente effettuato la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85 (sul miglioramento di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento). In questo senso si è espressa la Corte di giustizia europea nella sentenza C-531/15 del 19 ottobre 2017.

Il caso attiene ad una infermiera spagnola che, dopo aver partorito ed allattando il neonato al seno, ha informato il proprio datore di lavoro di tale fatto avvertendo che le mansioni richieste dal suo posto di lavoro potevano incidere negativamente sull’allattamento in quanto esposta a rischi per la sua salute e la sua sicurezza, a causa del ritmo di lavoro basato su turni e rotazione, delle radiazioni ionizzanti, delle infezioni nelle strutture sanitarie e dello stress. Ma l’autorità competente ha respinto la richiesta di modificare le condizioni di lavoro non ritenendo presente alcun rischio per l’allattamento del bambino.

Per i giudici comunitari al caso in questione si applica l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. In base a tale normativa, è la lavoratrice interessata che deve produrre fatti od elementi di prova a dimostrazione che la valutazione dei rischi legati al suo posto di lavoro non è stata effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85 e che, quindi, ha subito una discriminazione.

Solo nel caso in cui la lavoratrice abbia provato tali fatti od elementi di prova, continua la sentenza del 19 ottobre 2017, si verifica un’inversione dell’onere della prova e spetterà alla controparte dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy