E’ regolare la comunicazione di fissazione dell’udienza effettuata presso la cancelleria della Cassazione, in quanto la notifica telematica non è potuta andare a buon fine per via di un errore tecnico presso il gestore ricevente, che non ha permesso la consegna del messaggio.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un legale che, nell’ambito di un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, non aveva ricevuto la notifica telematica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale - cui non aveva dunque partecipato – per via di un errore tecnico nel suo server. Errore che tuttavia non aveva esonerato il mittente, il quale regolarmente aveva provveduto alla consegna presso la cancelleria. E ciò, in ossequio a quanto previsto dall’art. 16 D.l. n. 179/2012, secondo cui le notificazioni e comunicazioni a soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare detto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le stesse modalità – si legge ancora nell'ordinanza n. 20579 del 30 agosto 2017 – si adottano anche nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause, come nella specie, imputabili al destinatario.
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