Nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 43264 depositata il 27 ottobre 2015, respingendo il ricorso del Procuratore generale avverso la pronuncia con cui il Giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato contestato ex art. 594 c.p. ad un imputato, ravvisando i presupposti di particolare tenuità del fatto.
A tale conclusione era giunto il Giudice, sull'assunto della mancata comparizione della persona offesa, da cui aveva dedotto la sua mancanza di interesse al procedimento e la non persistenza della "richiesta di risarcimento e di condanna dell'imputato".
Ma l'Ufficio ricorrente aveva contestato tale deduzione, lamentando come l'estinzione del procedimento per particolare tenuità, avrebbe dovuto essere pronunciata solo previo consenso della persona offesa, nella fattispecie, rimasta tuttavia assente in quanto irreperibile e dunque non a conoscenza della fissazione dell'udienza.
A fronte del ricorso, la Sezione assegnataria ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto giurisprudenziale circa il quesito se la mancata comparizione della persona offesa all'udienza davanti al Giudice di pace, implichi di per sé una opposizione a che il procedimento sia definito con dichiarazione di particolare tenuità del fatto.
Dopo aver passato in rassegna i vari filoni giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno dunque concluso che la definizione del processo ex art. 34 D.Lgs. 274/2000 sia esclusa solo in presenza di una esplicita presa di pozione che abbia il valore di una "opposizione".
La citata normativa prevede infatti, ai fini dell'operatività dell'istituto, non già una condizione positiva (consenso) ma negativa (opposizione).
E detta volontà di opposizione – precisa la Corte – deve essere necessariamente espressa, non potendo desumersi da atti e comportamenti (quali appunto la mancata comparizione) che non abbiano il carattere di una formale e inequivoca manifestazione di volontà.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".