Malattia professionale è concausa del decesso? Sì alla rendita Inail ai superstiti

Pubblicato il 04 maggio 2023

Malattie professionali: anche concause eziologicamente concorrenti ma non preponderanti possono avere rilevanza ai fini dell'affermazione del giudizio di causalità nell'evento morte, legittimando il riconoscimento della rendita Inail agli eredi superstiti.

Con sentenza n. 11488 del 3 maggio 2023, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso promosso da una donna, alla quale era stata negata la rendita Inail dalla stessa richiesta a seguito della morte del coniuge, già percettore di rendita per silicosi polmonare.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che il decesso del lavoratore non fosse legato eziologicamente a quest'ultima malattia professionale, essendo la vittima affetta da broncopatia cronica ostruttiva, verosimilmente dovuta al tabagismo.

La decisione si basava su una consulenza tecnica, nella quale era stato escluso che la silicosi fosse causa o concausa determinante o preponderante, rispetto ad altre, dell'evento morte.

Rendita Inail dovuta se la silicosi è concausa efficiente

La deducente si era rivolta alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 145 del DPR. n. 1124/1965, per avere, la Corte d'appello, negato il nesso causale, nonostante quest'ultimo risultasse dagli elementi istruttori acquisiti in giudizio.

Il consulente tecnico - aveva evidenziato la difesa della ricorrente - non aveva escluso, di fatto, un'incidenza della silicosi nella verificazione dell'evento.

Motivo, questo, che gli Ermellini hanno giudicato fondato: la Corte d'appello, nel ritenere escluso che la silicosi potesse valere come ragione determinante o preponderante, avevano anche negato che concause eziologicamente concorrenti ma non proponderanti potessero avere qualche rilevanza.

L'assunto, tuttavia, si poneva in contrasto con la previsione normativa concernente il requisito del nesso eziologico tra silicosi e morte dell'assicurato oltreché con le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali, rinvenibili negli artt. 40 e 41 c.p.c.

E ai sensi di tali previsioni, va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota.

In tale contesto - si legge nella decisione - il nesso tra concausa ed evento è escluso solo quando la prima degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti. Ipotesi, quest'ultima, da escludere nel caso in esame.

La silicosi, in definitiva, costituiva concausa efficiente, sebbene non preponderante, cui, in base all'art. 41 citato, la Corte non avrebbe potuto escludere rilievo ai fini dell'affermazione del nesso causale con l'evento.

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