Con circolare n. 61 del 6 maggio 2024, l’Inps rende nota la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori ai fini del calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024.
I nuovi importi di riferimento sono calcolati sulla base della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023.
Gli importi giornalieri per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi nell’anno 2024 sono i seguenti:
NOTA BENE: Gli importi in misura fissa delle indennità di tubercolosi sono definiti nella circolare n. 3 del 3 gennaio 2024.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non sono pensionati né coperti da altre forme previdenziali, le nuove aliquote contributive pensionistiche per il 2024 sono state comunicate tramite la circolare n. 24/2024. Il contributo mensile necessario per soddisfare i requisiti richiesti calcolato sul reddito minimo stabilito per legge pari 18.415,00 euro nel 2024 è il seguente:
Tipologia soggetto |
Aliquota |
Contributo mensile |
Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) |
26,07%
|
€ 400,06 |
Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) |
26,07% |
€ 400,06 |
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% |
€ 517,46 |
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria |
35,03% |
€ 537,56 |
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
27,03% |
€ 414,80 |
ATTENZIONE: Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro.
In particolare, per l’anno 2024, gli importi per degenza ospedaliera sono i seguenti:
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera.
Pertanto, per il 2024, gli importi sono pari a:
Per le nascite avvenute nel 2024, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 40/2024, di seguito indicati:
L’importo valido per le nascite avvenute nel 2024, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024, è pari, nella misura intera, a 2.488,14 euro.
Ai fini dell’indennità per congedo parentale si fa riferimento per il 2024 al valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico pari a 7.781,93 euro.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2024 chiede periodi di congedo parentale ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione pari a 19.454,83 euro (7.781,93 euro per 2,5).
Per l’anno 2024, sulla base della variazione dell’indice ISTAT del 5,4%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), sono calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) sono accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1 |
|||
Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) |
|||
A |
B |
C |
D |
Anno |
Importo complessivo annuo |
Importo massimo annuo indennità |
Importo massimo giornaliero indennità |
2024 |
€ 56.585,73 |
€ 42.546,00 |
€ 116,25 |
TABELLA 2 |
|||
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) |
|||
A |
B |
C |
D |
Anno |
Retribuzione figurativa massima |
Retribuzione figurativa massima settimanale |
Retribuzione figurativa massima giornaliera |
2024 |
€ 42.546,00 |
€ 818,19 |
€ 116,25 |
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