Sì preliminare dell'Esecutivo al disegno di legge di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari in servizio, inquadrati espressamente come “lavoratori subordinati”.
Nella seduta del 31 gennaio 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo di un Ddl introduttivo di modifiche alla disciplina dei magistrati onorari, per quanto riguarda il "contingente ad esaurimento".
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza 2024, modifica e integra le disposizioni del D. Lgs. n. 116/2017 di riforma organica della magistratura onoraria, introducendo norme applicabili solo con riguardo ai giudici onorari già in servizio.
Il relativo rapporto di lavoro viene compiutamente regolato per quanto riguarda aspetti come orario di lavoro, permessi e assenze, ferie, procedure di valutazione, compensi.
Con particolare riguardo alla disciplina dell'orario di lavoro, si prevede che esso sia:
Ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, quindi, è corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di 58.840 euro.
Per quelli che esercitano le funzioni in via non esclusiva, invece, è previsto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di 20mila euro.
La disciplina del compenso viene così definita in maniera autonoma, non risultando più parametrata a quanto previsto per il personale amministrativo.
Il compenso, inoltre, viene adeguato al costo della vita, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i magistrati ordinari, con previsione anche della possibilità di riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie, con oneri a carico dell’interessato.
Tra le altre misure, si prevede che i magistrati onorari confermati siano sottoposti a valutazione di idoneità professionale ogni quattro anni.
In caso di giudizio di non idoneità, il magistrato onorario viene assegnato, per un biennio, all’ufficio del processo o all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali.
Con riguardo alle ferie, viene riconosciuto il diritto al godimento del periodo di riposo, prevedendosi un regime analogo a quello dei magistrati onorari assunti dopo l’entrata in vigore della riforma.
Sono inoltre dettate regole sui permessi, assenze e congedi, con previsione dell’applicazione ai magistrati confermati del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell’amministrazione giudiziaria, con conseguente regolazione del periodo di comporto.
Per quel che concerne il regime previdenziale e fiscale applicabile, viene recepito il sistema dell'iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, già introdotto dal Decreto legge n. 75/2023 (cosiddetto Decreto PA e sport), e ne viene dettata una più compiuta disciplina.
Sono disciplinate, a seguire, le funzioni e i compiti dei magistrati onorari confermati, con differenziazione tra “giudici onorari” e “viceprocuratori onorari”.
L’applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio - viene poi chiarito - è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.
Per il settore civile, in particolare, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione di quelli in materia di famiglia, societaria e concorsuale, di lavoro, di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, relativi a beni mobili di valore superiore a 50mila euro, cautelari.
Per il settore penale, invece, al giudice onorario possono essere assegnati i procedimenti relativi a reati puniti con contravvenzione, multa o pena inferiore ai quattro anni.
Tra le altre misure, si prevede:
Sono inoltre disciplinate:
Per finire, il disegno di legge dispone la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari che non l’avevano presentata.
Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, così, i magistrati onorari non confermati per la mancata presentazione della domanda possono inoltrare domanda sino al compimento del settantesimo anno di età, fermo l’obbligo di restituire l’indennità eventualmente percepita.
Rispetto, invece, all’opzione per l’esclusività, si prevede, in via generale, che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.
In via transitoria, tale domanda può essere esercitata nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
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