La giustificazione del considerevole carico di lavoro in capo al magistrato può essere ritenuta rilevante nel giudizio per responsabilità disciplinare del medesimo per gravi ritardi, se, avuto riguardo agli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati a parità di condizioni, comporti una considerevole sproporzione del carico tra gli stessi, di modo da divenire inesigibile per il magistrato incolpato una diversa organizzazione del lavoro onde scongiurare i gravi ritardi.
Per contro, circostanze come le particolari condizioni familiari e l’espletamento di incarichi non obbligatori sono da ritenere inidonee a giustificare i gravi ritardi.
Ed infatti, da un lato, le prime non possono ostacolare l’interesse oggettivo e collettivo al buon funzionamento del servizio giustizia avendo il giudice che non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, la possibilità di assentarsi temporaneamente dal servizio fruendo di congedi straordinari e aspettative per motivi familiari.
Dall’altro, gli incarichi non obbligatori espletati sono evitabili, soprattutto quando impediscono di compiere con puntualità gli atti dovuti dell’ufficio.
E’quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19449 depositata il 30 settembre 2015.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".