Maggiori responsabilità per i sindaci in caso di omessi controlli sugli amministratori

Pubblicato il 04 novembre 2013 Negli ultimi tempi il tema del controllo sull’operato degli amministratori da parte dei sindaci di società è stato oggetto di molte pronunce di legittimità. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la sentenza n. 23223 del 14 ottobre 2013 della Suprema Corte di Cassazione, che ha decretato la responsabilità del collegio sindacale per la mancata vigilanza sull’attività degli amministratori.

Infatti, in caso di omesso controllo sull’operato degli amministratori da parte dei sindaci, quest’ultimi potrebbero essere chiamati a rispondere in via concorrente dell’atto illecito materialmente commesso da un amministratore sul cui operato doveva vigilare appunto il collegio sindacale. Ciò in virtù dell’articolo 2403 del codice civile che prevede proprio in capo ai sindaci il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha sottolineato come sono da considerare responsabili soprattutto i sindaci che non hanno mosso rilievi critici sulla corretta amministrazione della società, non rilevando l’esistenza di poste di bilancio palesemente ingiustificate, così da ritardare con il loro comportamento la dichiarazione di fallimento della società e procurare notevoli danni ai soci e ai creditori.

È bene comunque fare una precisazione, il sindaco è tenuto a controllare non solo l’operato diretto degli amministratori, ma anche di tutti coloro che operano all’interno della società (revisori legali, società di revisioni, direttore generale, amministrativo e del personale) e che sono tenuti a relazionarsi con gli amministratori stessi, in modo da poter sollecitare nel più breve tempo possibile il ripristino della situazione di legittimità aziendale. Il tutto in virtù della vastità del dovere di controllo che ricade sui sindaci stessi.

Con precedenti pronunce, gli stessi giudici di legittimità hanno, inoltre, evidenziato anche il dovere dei sindaci in materia di controlli di legittimità sostanziale (sentenza n. 13081 del 27 maggio 2013), di controllo sulla gestione nell'interesse della società (sentenza n. 6788 del 4 maggio 2012) o ancora di più in materia di adempimenti tributari e previdenziali (sentenza n. 19235 dell'11 luglio 2008).
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