Maggiore imposta di registro, ripartizione pro quota tra gli eredi
Pubblicato il 23 ottobre 2014
Con riferimento al debito ereditario conseguente al recupero nei confronti del
de cuius della maggiore
imposta di registro, deve ritenersi applicabile l
'ordinaria regola della
ripartizione pro quota dei debiti tributari e
non la regola speciale della solidarietà dei coeredi ai sensi della quale ciascuno degli eredi potrebbe essere chiamato alla prestazione per intero.
Manca, infatti, in materia, una norma speciale che deroghi alla comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli articoli 752 e 1295 del Codice civile.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 22426 depositata il 22 ottobre 2014.