Maggiorazione ANF, i livelli reddituali “2021-2022”

Pubblicato il 01 luglio 2021

Con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili in materia di maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all’art. 5 del D.L. n. 79/2021, e indicazioni relative ai nuovi livelli reddituali per il periodo “1° luglio 2021- 30 giugno 2022”.

Inoltre è stato specificato che l’assegno per il nucleo familiare è incompatibile con l’assegno temporaneo di cui all’art. 1 del D.L. n. 79/2021.

Assegno per il nucleo familiare, la disciplina per la maggiorazione

L’art. 5 del D.L. n. 79/2021, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione in parola è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 11, della L. n. 296/2006.  

ANF, campo di applicazione

L’ANF è corrisposto alle seguenti categorie:

La maggiorazione introdotta dal decreto legge è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

Assegno temporaneo per i figli minori, compatibilità

Il D.L. n. 79/2021 ha introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare.

L’art. 4 del medesimo decreto legge, disciplinando il regime delle compatibilità dell’assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare è incompatibile con l’assegno temporaneo.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione.

ANF, istruzioni operative

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative. In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web.

L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

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