La Corte di Cassazione, prima sezione civile, si è trovata a decidere in ordine ad una complessa vicenda di separazione tra coniugi, ove la donna aveva fatto ricorso avverso l’ammonimento del giudice a non ostacolare i rapporti tra la figlia ed il padre suo ex con relativo risarcimento dei danni, chiedendo parimenti l’elevazione dell’apporto economico paterno mensile nonché dell’assegno di mantenimento per sé.
E per ottenere ciò, la ricorrente aveva altresì dichiarato che il marito usava maltrattarla, per cui gli andava addebitata la separazione.
La Cassazione ha tuttavia respinto detta richiesta, confermando il verdetto di merito, ove si dava atto che la semplice presenza di ecchimosi ed un leggero gonfiore di per sé non potevano giustificare maltrattamenti in famiglia tali da decretare l’addebito. Oltretutto la donna aveva fatto delle scelte per la figlia (ad esempio l’iscrizione alla scuola) senza preventivamente consultare il padre e con inevitabili ripercussioni economiche.
Ma a sfavore della donna – a parere della Corte, con sentenza n. 5757 depositata il 23 marzo 2016 – milita anche l’aver effettivamente tentato di allontanare la figlia dal padre, instaurando con la bambina un rapporto di tipo “fusionale”, tale da condividere con essa tutte le sfiducie verso l’ex marito. Ed in aggiunta a ciò, la dichiarazione di non percepire alcun reddito, mentre era stato viceversa dimostrato che la donna non si era mai attivata per reperire un’attività lavorativa, malgrado avesse un diploma universitario di prestigio e conoscesse diverse lingue.
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