Madia e Poletti: Art. 18 non per gli statali, Jobs act solo per privati

Pubblicato il 02 dicembre 2015

Nel pubblico impiego non trova applicazione l'art. 18 Legge 300/1970 e successive modifiche, poichè vi è una differenza sostanziale, che è il tipo di datore di lavoro.

Madia: Art. 18 non si applica al pubblico

Nel settore privato, infatti, il datore ragiona con proprie risorse mentre in quello pubblico, con risorse della collettività.

Ad affermarlo è il Ministro della pubblica amministrazione Madia, in occasione della sentenza n. 24157 depositata in Cassazione il giorno 26 novembre 2015, con cui si è riaperta la tanto dibattuta questione circa l'applicabilità o meno agli statali dell'art. 18 Stat., ovvero, circa la possibilità di estendere agli stessi le tutele connesse ai licenziamenti illegittimi.

Ed i giudici di piazza Cavour hanno risposto – si ribadisce – in senso affermativo, prevedendo cioè un'estensione automatica del menzionato art. 18 al pubblico impiego contrattualizzato, ovvero a tutti i pubblici dipendenti eccetto professori, magistrati e militari, dato il parallelismo con i lavoratori privati contemplato dal Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001).

Assunto, quest'ultimo, di non poco conto e con rilevanti conseguenze, se solo si pensi che potrebbe aprire la strada all'estensione del neo-introdotto "contratto a tutele crescenti" (prima della citata sentenza, pacificamente limitato al solo lavoro privato) anche al settore del pubblico impiego.

Jobs act per il privato. Per il pubblico, riforme in atto 

A sfatare tali dubbi è tuttavia intervenuto non solo in Ministro Madia, bensì anche quello del lavoro Poletti, che ha ribadito come il Jobs act sia comunque nato e concepito per i lavoratori privati, mentre quelli pubblici avranno una loro apposita regolamentazione nelle riforme della pubblica amministrazione attualmente in corso, ove sarà definitivamente chiarita anche la dibattuta questione circa l'applicabilità del menzionato art. 18 Stat.  

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