L’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione fa scattare la sanzione del 30%
Pubblicato il 11 maggio 2011
A seguito delle numerose richieste di chiarimento giunte al Fisco in merito alla misura e alla ravvedibilità delle sanzioni da applicare alle violazioni riscontrate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, l’agenzia delle Entrate è intervenuta emanando una circolare esplicativa: la n.
18/E del 10 maggio 2011.
In particolare, le fattispecie analizzate sono quelle dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e della comunicazione degli esiti del controllo prima della scadenza dei termini per avvalersi del ravvedimento.
In materia di compensazioni, è da ricordare che il Dl 185/2008, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, ha previsto specifiche misure in materia di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, modificando il regime sanzionatorio oltre che le modalità ed i termini applicabili sia per il controllo che per l’azione di recupero. La sanzione, nel caso di compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, è stata elevata dal 100 al 200% della misura dei crediti. La stessa è aumentata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.
La circolare ricorda anche che l’Amministrazione finanziaria avvalendosi di procedure automatizzate può procedere annualmente alla liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Nell’ambito di questa specifica attività di controllo, l’Agenzia verifica anche che l’ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di disponibilità del credito che in termini di effettivo utilizzo dello stesso. Dunque, ne consegue che sulle somme dovute a titolo d'imposta in seguito ai controlli automatizzati e nei casi di liquidazione della maggiore imposta si applica la sanzione del 30%, prevista per l’omesso versamento. Anche nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione crediti esistenti, ma il cui utilizzo non è consentito dalla legge, si applica la sanzione del 30%.
L’altra precisazione contenuta nella circolare n. 18/E/2011 riguarda i casi in cui la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato preceda la scadenza del termine a disposizione del contribuente per sfruttare il “ravvedimento lungo”. L’Agenzia, a tal proposito, ricorda la possibilità per i contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni commessi in sede di redazione della dichiarazione, mediante presentazione di una successiva dichiarazione entro i termini stabiliti dal Dpr n. 600/1973; per le irregolarità riscontrate è prevista la riduzione ad un ottavo delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Con l’ultimo documento di prassi, si specifica che tale riduzione è subordinata alla condizione che la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Infatti, se dal controllo automatizzato sulle dichiarazioni effettuato dal Fisco emergono delle infrazioni, che vengono puntualmente comunicate al contribuente - al fine di evitare la reiterazione degli errori e consentirgli la regolarizzazione degli aspetti formali - lo stesso non si vedrà preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per le infrazioni non contestate. Mentre, nel caso di avvenuta comunicazione delle irregolarità riscontrate nell’ambito dell’attività di controllo automatizzato prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, il contribuente non potrà ricorrere allo stesso ravvedimento e di conseguenza non potrà beneficiare della relativa riduzione di sanzioni.