L’utilizzo dei beni d’impresa nel TUIR come nuova fattispecie produttiva di redditi diversi. L’Irdcec illustra
Pubblicato il 09 febbraio 2012
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec) ha elaborato la circolare n. 27, del 2 febbraio 2012, in 13 pagine, su “
La disciplina relativa ai beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari” di cui all’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Decreto legge n. 138/2011, (c.d. Manovra estiva).
Dall’entrata in vigore del Decreto, il 13 agosto 2011, nel Tuir è operativa una nuova fattispecie da considerare produttiva di redditi diversi, che concerne l’utilizzo ad opera dei soci della società – non operativa; operativa; di capitali; di persone; individuale; formalmente domiciliata all’estero ma residente in Italia (restano fuori le società semplici, gli enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa, gli esercenti attività produttive di reddito agrario, le società non residenti prive di stabile organizzazione nel nostro territorio) - o dei familiari dell’imprenditore, di beni aziendali a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato (valore normale, ex art. 9 Tuir) del diritto di godimento.