L'utente deve essere adeguatamente informato se il parcheggio è incustodito

Pubblicato il 20 novembre 2013 L'avviso “parcheggio incustodito” esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto esclude che il gestore del parcheggio possa rispondere dell'obbligo di custodire i veicoli sulle aree di sosta dove questi sono parcheggiati. Qualora, ossia, l'utente venga adeguatamente informato, il gestore è da ritenersi esonerato dagli obblighi di custodia del veicolo.

E' l'assunto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 25894 del 19 novembre 2013 e con cui è stato accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'Atm di Milano, contro la decisione di merito che aveva ritenuto quest'ultima responsabile della custodia dei veicoli in un parcheggio dalla stessa gestito, veicoli che erano stati oggetto di furto.

La Suprema corte ha, in particolare, demandato ad un nuovo esame di merito la verifica dell'esposizione o meno del regolamento del parcheggio de quo anche all'esterno dell'area di sosta. Aspetto, questo, considerato determinante dai giudici di Cassazione secondo cui l'obbligo di custodia va escluso in presenza di un cartello contenente l'avviso di “parcheggio incustodito” che sia ben visibile e all'esterno dell'area, esposto in modo tale, ossia, da poter essere conosciuto prima della conclusione del contratto stesso.
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