A partire dal 18 giugno 2017 saranno vigenti le nuove misure previste dal legislatore a tutela dei minori, per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 che le contiene è stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017, per entrare in vigore decorsi 15 giorni da tale data.
Per cyberbullismo, il provvedimento considera espressamente ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.
L’obiettivo dichiarato dell’intervento è quello di contrastare il relativo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando, in particolare, l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Va segnalato che il testo definitivamente messo a punto privilegia un’impostazione basata su strumenti cautelativi e di carattere educativo-formativo, volti a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori.
Sono state, infatti, eliminate, nell’iter parlamentare di approvazione, le norme penali-repressive che erano state introdotte nel primo passaggio del testo e che prevedevano una specifica aggravante per lo stalking informatico o telematico, da applicare anche se il reato fosse stato commesso con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi/immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, sottratti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia.
Espunte le previsioni penali, si è tornati all'impianto originario del provvedimento, rivolto soltanto ai minori, volto piuttosto, come detto, alla prevenzione del fenomeno attraverso l'educazione e la sensibilizzazione.
La prima misura contenuta nel testo di legge è costituita dall’istanza che, a tutela della dignità del minore, può essere inoltrata da quest’ultimo, se ultraquattordicenne, nonché da ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del medesimo, qualora questi abbia subìto taluno degli atti di cyberbullismo, nell’accezione sopra precisata.
L’istanza, indirizzata al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, è volta all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, anche qualora le condotte poste in essere non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali nel caso, ossia, di trattamento illecito di dati, ovvero da altre norme incriminatrici.
Analoga richiesta, questa volta mediante segnalazione o reclamo, può essere rivolta dall'interessato al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il titolare del trattamento o il gestore non comunichino, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, di aver assunto l’incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto e qualora, comunque, entro le quarantotto ore successive non vi abbiano provveduto.
La domanda va rivolta direttamente all’Autority nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media.
Il Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, dovrà provvedere ai sensi degli articoli 143 e 144 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ovvero con le procedure previste nel caso di procedimento a seguito di reclami o segnalazioni.
La Legge, tra le altre novità, introduce la possibilità di applicare, in presenza di atti di cyberbullismo, la disciplina sull'ammonimento del questore, per come mutuata dalle disposizioni in tema di stalking.
Così, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore a quattordici anni nei confronti di altro minorenne, il questore, assunte, se necessario, informazioni e sentite le persone informate dei fatti, è tenuto a convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2009, e successive modificazioni.
Gli effetti di questo ammonimento - dispone espressamente il testo di legge - cessano al compimento della maggiore età del soggetto responsabile.
La Legge prevede, altresì, che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (entro, quindi, il 18 luglio 2017) venga istituito, attraverso apposito DPCM, un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
Di questo faranno parte rappresentanti dei ministeri dell'Interno, dell'Istruzione, del Lavoro, della Giustizia, dello Sviluppo economico, della Salute, nonché rappresentanti della Conferenza unificata, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, oltre ad una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Il compito di questo tavolo sarà quello di redigere, entro sessanta giorni dal relativo insediamento, un piano di azione integrato che rispetti le direttive europee in materia e l'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea, e realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche attraverso la collaborazione con la Polizia postale e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
Nel piano sono anche stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
Il piano d’azione dovrà inoltre essere accompagnato da un codice di coregolamentazione, da redigere sempre nel termine di 60 giorni, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet.
Parallelamente, andrà istituito anche un comitato di monitoraggio con il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.
Il provvedimento prevede, a seguire, che per l’attuazione delle finalità di contrasto al cyberbullismo, il MIUR, sentito il ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, adotti, entro 30 giorni dalla data di vigenza della Legge, delle linee di orientamento per prevenire e contrastare lo specifico fenomeno all’interno delle scuole, da aggiornare ogni biennio.
Ogni istituto scolastico dovrà, quindi, designare un docente referente, con il compito di coordinare le iniziative preventive e di contrasto del fenomeno, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Previsti anche interventi di caratteri educativo in materia, compreso il finanziamento di progetti e di promozione finalizzati ad un uso consapevole di internet.
Per finire, si segnala la previsione ai sensi della quale il dirigente responsabile dell'istituto, in caso di episodi di bullismo informatico in ambito scolastico, è tenuto ad informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e ad attivare adeguate azioni educative.
I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità dovranno, inoltre, essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
Quadro normativo |
Legge n. 71 del 29 maggio 2017 Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 Decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009 Legge n. 38 del 23 aprile 2009 |
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