Lotta al cyberbullismo, è legge

Pubblicato il 18 maggio 2017

Nella seduta del 17 maggio 2017, l’Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo del disegno di legge contenente norme a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed ossia, di qualunque forma di aggressione, pressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, manipolazione, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line il cui scopo intenzionale sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in essere un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

L’intervento, per come da ultimo modificato dal Senato, privilegia un’impostazione basata su strumenti preventivi e di carattere educativo-formativo, volti a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori.

Sono state, infatti, eliminate le norme penali-repressive che erano state introdotte proprio dalla Camera, nel precedente passaggio del testo, e si è tornati all'impianto originario del provvedimento, rivolto soltanto ai minori, che mira a prevenire il fenomeno attraverso l'educazione e la sensibilizzazione.

Istanza al gestore del sito per provvedimenti inibitori

Tra le misure introdotte, si segnala la possibilità, per il minore che abbia compiuto 14 anni, vittima di bullismo informatico, nonché per il genitore o chi ne sia responsabile, di avanzare istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela, come l’oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali.

Entro 24 ore dall'istanza, i soggetti raggiunti dalla medesima devono comunicare di avere assunto l'incarico e, quindi, provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.

Se non intervengono, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che provvedere entro le successive 48 ore.

Ammonimento del questore

Si prevede, altresì, l’applicazione della disciplina sull'ammonimento del questore, per come mutuata dalle disposizioni in tema di stalking.

Così, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, il questore, assunte, se necessario, informazioni e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Tra le altre misure, si segnala:

Il testo del Ddl è stato già approvato dal Senato ed attende, ora, solo la relativa pubblicazione in Gazzetta.

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