La Camera ha definitivamente approvato, il 18 ottobre 2016, il disegno di legge contenente disposizioni “in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.
Il testo, già approvato dall’altro ramo del Parlamento, è finalizzato al contrasto del fenomeno del cosiddetto “caporalato”, introducendo, in proposito, rilevanti modifiche al Codice penale nonché misure di sostegno dei lavoratori stagionali impiegati in questo settore.
Tra le maggiori novità, si segnala la riscrittura dell’attuale articolo 603-bis del Codice penale, relativo al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Ai sensi delle nuove previsioni, chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei medesimi, o utilizzi, assuma o impieghi manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Se i fatti vengono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore.
Tra le condotte che costituiscono indice di sfruttamento sono espressamente indicate:
Costituiscono, inoltre, aggravanti specifiche, che comportano un aumento di pena da un terzo alla metà, il reclutamento di un numero di lavoratori superiore a tre, il reclutamento di minori in età non lavorativa, la commissione del fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo.
Altra novità è costituita dalla previsione recante un’attenuazione di pena, da un terzo a due terzi, per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive.
Introdotta anche la misura della confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Si prevede, altresì, la possibilità che il giudice disponga il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.
A tal fine, si prevede la nomina di uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale, iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari.
Alle vittime del caporalato sono, infine, estese le finalità del “Fondo antitratta”.
Tra le ulteriori novità, si segnala un rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, introdotta con Decreto legge n. 91/2014, che viene ora articolata in sezioni territoriali.
Alla Rete potranno aderire, attraverso apposite convenzioni, anche gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto.
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