L’ostruzionismo costa al fallito l’esdebitazione
Pubblicato il 24 maggio 2011
La Prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n.
11279 depositata il 23 maggio 2011, interviene a chiarire che è lecito negare l’esdebitazione – liberazione dai debiti residui – all’imprenditore che mette in atto operazioni per ostacolare, ovvero sabotare, la procedura concorsuale.
La sentenza muove dalla norma che subordina l’esdebitazione al comportamento dell’imprenditore, poi fallito.
La riforma del diritto fallimentare, si spiega, prevede la liberazione dai debiti residui se l’imprenditore “
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura”.
Dunque, comportamenti come instaurare azioni giudiziali pur sapendo che sono pretestuose o destituite di fondamento, al solo scopo di ritardare la procedura, o il compimento di atti di cessione del patrimonio pur nella consapevolezza dell’evidente crisi dell’impresa, per ritardare la liquidazione dei beni, sono atti di ostruzionismo al curatore che possono costare l’esdebitazione.