L’orario di lavoro giornaliero deve essere misurabile per legge

Pubblicato il 15 maggio 2019

Regole in chiaro per l’orario di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di dotarsi di un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. Ciò al fine di assicurare l’effetto utile dei diritti previsti dalla Direttiva UE 2003/88 sull’orario di lavoro e dalla Carta Costituzionale dell’Unione Europea (art. 31, par. 2).

La decisione è giunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019. In particolare, nella sentenza i giudici affermano che le modalità di attuazione del predetto sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, nonché la forma che esso deve assumere, spettano unicamente agli Stati membri dell’UE. Naturalmente - si legge nella sentenza - bisogna tenere conto delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato e, in particolar modo, delle dimensioni di talune imprese.

Assenza di sistema che misuri l’orario di lavoro, la questione

I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sono stati interpellati in merito alla mancanza, all’interno di una banca, di un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori impiegati dalla stessa.

I lavoratori, rivolgendosi a un sindacato, hanno presentato un ricorso collettivo alla Corte centrale spagnola, al fine di ottenere l’obbligo, a carico della banca, di istituire un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai membri del suo personale. Tale sistema avrebbe consentito, a detta dei lavoratori, il rispetto degli orari di lavoro stabiliti, nonché l’obbligo di trasmettere ai rappresentanti sindacali le informazioni relative al lavoro straordinario effettuato mensilmente.

Rilevazione e misurazione dell’orario di lavoro, la sentenza

La questione finisce nelle aule della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale sancisce dei principi fondamentali a difesa e tutela dei lavoratori. Innanzitutto, i giudici stabiliscono che il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale, non solo costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione Europea che riveste particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all’art. 31, par. 2, della Carta Costituzionale dell’Unione Europea. Si ricorda, al riguardo, che “ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.

Inoltre, la normativa UE fissa delle prescrizioni minime per migliorare le condizioni di vita e lavoro dei lavoratori, tra cui la previsione di limiti massimi di orario di lavoro, normale e straordinario, di permessi e riposi, ecc. Diritti, questi, di cui gli Stati devono garantire la fruizione da parte dei lavoratori.

Quindi, in assenza di un sistema di misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori, non vi è altro modo per stabilire con oggettività e affidabilità il numero di ore di lavoro svolte.

Pertanto, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è necessario che gli Stati obblighino per legge l'istituzione di strumenti che consentano la determinazione effettiva e affidabile delle ore di lavoro. Ciò al fine di non privare i datori di lavoro ed i lavoratori della possibilità di verificare se i diritti a loro garantiti sono rispettati. Un sistema di registrazione dell'orario, infatti, offre ai lavoratori uno strumento efficace che, tra l'altro, facilita sia la prova di violazioni dei loro diritti sia il controllo da parte dei giudici.

Per concludere, rilevano i giudici, spetta agli Stati membri dell’UE individuare le concrete modalità di attuazione del sistema di misurazione dell’orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda la forma e tenendo conto delle specificità di ogni settore di attività e delle dimensioni delle imprese.

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