L’Opzione tacita salva la scelta ma non i rimborsi

Pubblicato il 14 ottobre 2007

costituzione ha dichiarato illegittima la norma prevista dall’articolo 4 della legge 342 del 2000 che, in tema di opzioni tributarie, attribuisce efficacia retroattiva a un comportamento concludente, ma ne limita gli effetti in modo da escludere la restituzione di imposte e sanzioni. Dall’impugnazione di fronte al giudice tributario del diniego di rimborso di un credito Iva da parte di una società, trae origine la questione di legittimità della norma, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna su invito della Corte di cassazione. La contraddizione individuata nella norma si esprime nel fatto che la volontà manifesta nello scegliere un certo regime d’imposta può essere retroattiva, ma il pagamento del tributo non è recuperabile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Flussi di ingresso 2025: fino al 40% delle quote da riservare alle donne

27/11/2024

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy