costituzione ha dichiarato illegittima la norma prevista dall’articolo 4 della legge 342 del 2000 che, in tema di opzioni tributarie, attribuisce efficacia retroattiva a un comportamento concludente, ma ne limita gli effetti in modo da escludere la restituzione di imposte e sanzioni. Dall’impugnazione di fronte al giudice tributario del diniego di rimborso di un credito Iva da parte di una società, trae origine la questione di legittimità della norma, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna su invito della Corte di cassazione. La contraddizione individuata nella norma si esprime nel fatto che la volontà manifesta nello scegliere un certo regime d’imposta può essere retroattiva, ma il pagamento del tributo non è recuperabile.
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