Con sentenza n. 11721 depositata il 5 giugno 2015, la Corte di cassazione ha precisato che anche il terzo pignorato assoggettato ad esecuzione può valersi dell'opposizione all'esecuzione per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo, come nel caso di pagamenti intervenuti successivamente all'emissione dell'ordinanza ex articolo 553 del Codice di procedura civile.
Parimenti, l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo pignorato può essere esperita anche per contestare la pretesa azionata col precetto, come nell'ipotesi di eccesso degli importi per le spese o le competenze che ben possono essere auto-liquidate con l'atto di precetto.
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