L'opposizione alle ordinanze ingiunzioni segue il rito del processo del lavoro
Pubblicato il 03 novembre 2011
La riforma del rito civile, attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2011, tra le varie novità introdotte ha posto nel rito del lavoro il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che tali atti sono usciti dall'alveo del processo amministrativo.
Per illustrare la novità introdotta, il Ministero del lavoro ha emanato la
circolare n. 28 del 2 novembre 2011, contenente le opportune delucidazioni. Quanto disposto con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011, è in vigore per i giudizi instaurati dal 6 ottobre 2011.
In sintesi, si riportano i punti importanti trattati dalla circolare:
- massima attenzione deve porsi al ricorso introduttivo, in base al quale verrà delineato l'ambito entro cui il giudice dovrà decidere (corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Ne discende che possono essere rilevati d'ufficio solo i casi di inesistenza o nullità assoluta dell'atto essendo esclusi, esemplifica la circolare, i casi di determinazione degli importi delle sanzioni se non adeguati alle violazioni commesse, che saranno rilevabili solo con motivata richiesta da inserire nel ricorso introduttivo;
- i termini per presentare ricorso non sono mutati (30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione) ma è stata eliminata la disposizione che disponeva un periodo di tempo minimo di 90 giorni tra la notifica e l'udienza di comparizione. Ora, quindi, tra la data di notifica al convenuto e l'udienza di discussione devono intercorrere solo 30 giorni;
- la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento può essere concessa su richiesta dell'opponente, dopo aver sentito le parti e solo se sussistono gravi e circostanziate ragioni;
- cambia il regime delle decadenze per l'allegazione dei documenti da parte dell'Amministrazione citata in giudizio: le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, i mezzi di prova ed i documenti vanno avanzati, a pena di decadenza, nella memoria difensiva;
- infine, non è possibile sottoscrivere atti transattivi aventi ad oggetto crediti di natura sanzionatoria.