E’ del 27 settembre scorso la circolare n. 52 dell’Agenzia delle Entrate in cui vengono dettate le regole per il ravvedimento operoso di professionisti e Caf. Nel testo del Fisco si leggono le modalità con le quali gli intermediari possono utilizzare il ravvedimento per sanare anche le proprie violazioni nel caso in cui non provvedano a inviare nei termini le dichiarazioni per le quali hanno assunto il relativo impegno. Pertanto, gli intermediari che non risultano adempienti, cioè non provvedono alla trasmissione telematica delle dichiarazioni entro i termini previsti, possono usufruire della sanatoria. Devono cioè inviare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine e versare contestualmente la propria sanzione per la condotta omissiva tenuta oltre, ovviamente, alle sanzioni poste a carico del contribuente per la tardiva presentazione della dichiarazione, entrambe ridotte ad un ottavo del minimo. Nella circolare 52/E è previsto il ravvedimento anche per il rilascio infedele del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria a condizione che il Caf o il professionista provvedano a inviare una comunicazione al Fisco e a versare le relative sanzioni ridotte a un quinto del minimo. Oltre ad indicare i soggetti obbligati, il testo agenziale indica le modalità che l’intermediario deve seguire per ravvedersi. La sanzione da applicare al professionista si applica solo nel caso vi sia discordanza tra quanto attestato dallo stesso e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".