L'omesso versamento delle ritenute si consuma nel momento della dichiarazione del sostituto

Pubblicato il 14 luglio 2010 Ai fini della responsabilità penale, l'omesso versamento delle ritenute d'acconto da parte del datore in relazione agli stipendi dei dipendenti assume rilevanza, quindi si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta; non rilevano, in proposito, i termini previsti dalle norme fiscali.

E' il principio affermato dalla Cassazione pronunciatasi, con sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010, su una vicenda in cui un contribuente era stato denunciato per avere omesso, per l'anno 2004, di versare le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta.

Secondo la difesa del datore l'obbligo di versare tali ritenute, ai sensi della normativa fiscale, andava assolto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui erano state operate. Sosteneva quindi che, nel caso in esame, poiché la maggior parte delle omissioni erano state commesse nell'anno 2004, fatta eccezione per i versamenti relativi alle ritenute del mese di dicembre, ed il reato era entrato in vigore dal primo gennaio 2005, la responsabilità penale poteva emergere solo con riferimento alle somme del mese di dicembre 2004, somme queste che non raggiungevano la soglia di 50mila euro.

Di diverso avviso i giudici della Terza sezione penale, secondo cui l'evento dannoso si era in realtà verificato con la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta e quindi il 30 settembre del 2005.
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