Con provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la “richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili”. Analogamente sono state approvate anche le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il nuovo Rli sostituisce la vecchia versione che era stata approvata con il provvedimento n. prot. 2970/14 del direttore delle Entrate.
Il nuovo modello Rli entrerà in vigore dal 19 settembre 2017, quando verrà sostituito integralmente quello approvato il 10 gennaio 2014. Questo, infatti, resterà in carica fino al giorno precedente e non vi saranno periodo di sovrapposizione tra i due moduli.
Si ricorda che il modello Rli viene utilizzato:
per richiedere la registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili;
per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca;
per compiere una serie di adempimenti, quali comunicare eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni e subentri.
Specifica il provvedimento del 15 giugno che il modello Rli è utilizzato anche per effettuare i seguenti adempimenti:
registrare contestualmente i contratti di affitto di terreni e degli annessi titoli Pac (in sostituzione del modello 69);
comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o di affitto;
denunciare i contratti di locazione non registrati, i contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o i comodati fittizi;
registrare i contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato;
gestire la comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.
Il restyling del modello ha comportato l'inserimento di alcuni spazi in cui devono essere inseriti dati aggiuntivi riguardanti i soggetti interessati e il tipo di contratto.
È inserito, inoltre, anche il nuovo quadro E, che deve essere compilato soltanto se per una o più annualità è previsto un canone differente e se la casella “Casi particolari” del quadro “A - Dati generali”, è stata valorizzata con i codici “1” o “3” che individuano, appunto, tale ipotesi.
Il codice “3”, nello specifico, indica che si è scelto di pagare l’imposta in un’unica soluzione per tutto il periodo del rapporto di locazione. Il canone per la prima annualità deve essere inserito nella sezione 1 del quadro A, mentre per quelle successive, i canoni trovano posto nei campi del novello quadro E.
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