Attraverso un Comunicato stampa, le Entrate - anticipando l'oggetto della relativa risoluzione agenziale - informano della istituzione del codice tributo utile alla corresponsione delle ritenute relative ai contratti di locazione breve. E' nuovo il regime fiscale ed è applicabile ai contratti stipulati a far data dal 1° giugno 2017. Il codice tributo è il 1919. Va utilizzato, con la delega di pagamento F24, dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
L’articolo 4 del Dl n. 50/2017 ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cosiddette “locazioni brevi”, quei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, ivi comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Gli intermediari, incassati i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, dovranno operare e versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione all’atto dell’accredito. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, viene operata a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca.
Se non viene esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dpr n. 322/98. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi previsti tramite quest’ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d’imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è, come sopra accennato, il “1919” (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. Ne dà conto la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 del 5 luglio 2017.
Se la ritenuta è versata dal rappresentate fiscale, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.
Per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo “1628” (Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014).
Viceversa, dovrà essere utilizzato il codice tributo “6782” (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato) per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo.
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