La previsione contenuta all’articolo 13, comma 1 della Legge n. 431/1998 secondo cui è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, restando, per contro, valido il contratto registrato e dovuto il canone apparente.
In detto contesto, il patto occulto, in quanto nullo, non può essere sanato dalla registrazione tardiva, in quanto quest’ultima costituisce solo un fatto extranegoziale, inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
Inoltre, l’ipotesi disciplinata dall’articolo 13, commi 1 e 2 della Legge n. 431/1998 e la relativa previsione di nullità del patto volto a determinare un maggior canone rispetto a quello dichiarato nel contratto registrato con canone fittizio, deve essere correttamente ricondotta nell’alveo del procedimento simulatorio.
Sono questi i principi espressi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 7634 del 18 aprile 2016 e con cui è stato ribadito quanto già enunciato, in materia, da una recente pronuncia a Sezioni unite civili (n. 18213/2015).
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