Locazione non registrata nulla

Pubblicato il 14 dicembre 2016

Secondo i giudici di Cassazione, un contratto di locazione non registrato è da ritenere nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della Legge n. 311/2004.

Prestazione eseguita è indebito oggettivo

Il principio è stato ribadito con sentenza n. 25503 depositata il 13 dicembre 2016, nel cui testo è stato altresì evidenziato come la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto di locazione non registrato, e quindi nullo, costituisce un indebito oggettivo disciplinato dall’articolo 2033 del Codice civile, e non dall’articolo 1458 del medesimo codice.

Ne consegue che nell’ipotesi di eventuale irripetibilità della prestazione eseguita potrà derivarne, ricorrendone i presupposti, un diritto, in capo al solvens, di risarcimento ex articolo 2043 Codice civile o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del Codice civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy