Secondo i giudici di Cassazione, un contratto di locazione non registrato è da ritenere nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della Legge n. 311/2004.
Il principio è stato ribadito con sentenza n. 25503 depositata il 13 dicembre 2016, nel cui testo è stato altresì evidenziato come la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto di locazione non registrato, e quindi nullo, costituisce un indebito oggettivo disciplinato dall’articolo 2033 del Codice civile, e non dall’articolo 1458 del medesimo codice.
Ne consegue che nell’ipotesi di eventuale irripetibilità della prestazione eseguita potrà derivarne, ricorrendone i presupposti, un diritto, in capo al solvens, di risarcimento ex articolo 2043 Codice civile o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del Codice civile.
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