Nel contratto di locazione ad uso non abitativo, non è affetta da nullità la clausola compromissoria stipulata dalle parti, che devolve eventuali controversie all'arbitrato estero.
E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, chiamata a pronunciarsi nell'ambito di una controversia concernente un contratto di locazione ventennale ad uso non abitativo di un immobile adibito a villaggio vacanze. Parte conduttrice, in particolare, aveva adito l’autorità giudiziaria del luogo, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevedeva l’aggiornamento annuale del canone con riferimento ad indici diversi da quello Istat. Parte locatrice, dal canto suo, faceva valere il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione arbitrale (con sede all'estero), così come previsto dalle parti stesse mediante clausola compromissoria.
Nella pendenza del giudizio, il Tribunale adito sollevava ricorso preventivo di giurisdizione alla Corte Suprema, chiedendo che venisse dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, a fronte della nullità del deferimento ad arbitri internazionali sancita dall'art. 54 Legge n. 392/1978.
Orbene le Sezioni Unite danno atto della sussistenza di difformi interpretazioni sul tema. Decidono tuttavia di propendere per quella più “estensiva”, che vuole abrogato il suindicato art. 54 Legge n. 392/1978 (il quale per l’appunto contempla la nullità delle clausole con cui le parti deferiscono ad arbitri le controversie sulla determinazione del canone) in tutto il suo raggio di operatività, per effetto della Legge n. 431/1998.
Venuto dunque meno - conclude la Corte con ordinanza n. 14861 del 15 giugno 2017 - anche nelle locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, il divieto di deferire ad arbitri le controversie aventi ad oggetto la determinazione del canone, va pertanto affermato, nella specie, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, rientrando la contesa nella giurisdizione degli arbitri stranieri.
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