La trasformazione degli studi professionali associati in società tra professionisti (Stp) in accomandita semplice - con l'assegnazione di quote di capitale della Stp nella stessa proporzione in cui essi partecipano agli utili derivanti dalla partecipazione all’associazione professionale - non è neutrale.
Essendo equiparabile ad un conferimento realizza plusvalenze, tuttavia quanto già tassato, in sede di conferimento, in capo all'Associazione trasformata non è più tassabile in capo alla nuova Stp.
Il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in S.a.s. è al centro della risposta 107 del 12 dicembre 2018 fornita dall’Agenzia delle entrate.
L'Agenzia risponde a 3 quesiti, posti da un’associazione tra dottori commercialisti e revisori legali dei conti: sul regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in S.a.s.; sul regime fiscale applicabile al conferimento, in alternativa, dello studio in una neo-costituenda società tra professionisti; sul regime fiscale del reddito prodotto dalla società tra professionisti S.a.s.
L'Agenzia, ribadendo che il reddito prodotto da una Stp è reddito d’impresa e non di lavoro autonomo, chiarisce che:
L'Agenzia, in merito al 1° quesito, precisa: “Per i beni diversi da quelli strumentali e per i crediti conferiti trova, invece, applicazione l’articolo 9, comma 2, del TUIR secondo cui si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in società tra professionisti - S.a.s., il quale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo”.
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