La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8853 del 13 aprile scorso, ha risolto un contenzioso tra una società immobiliare e due professionisti, componenti di un’associazione attiva nel settore delle consulenze in campo tributario e fiscale. ha respinto il ricorso della società che richiedeva la risoluzione di un contratto di locazione firmato dal professionista associato, non ritenendolo legittimato per conto dell’intero studio, sottolineando che gli studi professionali associati, anche se privi di personalità giuridica, rientrano “nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi, ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici”. I singoli professionisti possono accreditarsi in nome e per conto del gruppo, a patto che il socio “porti a conoscenza dei terzi interessati la circostanza che egli agisce come mandatario di un diverso soggetto, quale è lo studio professionale”. Per questo tutti gli impegni e i rapporti giuridici contratti dall’associato, per conto dell’intero studio, producono immediatamente gli effetti di legge.
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