Lo Statuto del contribuente salva le rate della rivalutazione

Pubblicato il 24 ottobre 2013 Con la risoluzione n. 70 del 23 ottobre 2013, l’agenzia delle Entrate ammettere le difficoltà interpretative emerse nel calcolo degli interessi dovuti e del numero di rate in caso di opzione per il versamento dilazionato della sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili delle società e degli enti che non adottano i principi contabili internazionali. E, nel rispetto dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, rimedia.

Un’incertezza deriva dal passaggio che prevede il pagamento di “interessi legali al 3% annuo”. La misura del saggio degli interessi legali è variabile e, dunque, non può essere indicata l’esatta misura o non può essere utilizzata la parola "legali".

Per quanto riguarda il numero di rate, l’ambiguità è molto esigua. Anche se la norma è chiara nello stabilire tre rate, qualche contribuente ha pensato comunque di poter applicare l’altra modalità di versamento dilazionato, ex articolo 20 del Dlgs 241/1997. Così ha versato “le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ........ in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo”.

Stando così le cose, la risoluzione chiarisce che:

- l’interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, è pari al 3% annuo;

- ai contribuenti che in buona fede hanno erroneamente applicato il tasso d’interesse legale vigente nell’anno del versamento, invece di quello previsto dall’articolo 15, comma 22, del Dl n. 185/2008 (decreto anticrisi), non verranno applicate le sanzioni;

- i contribuenti che hanno versato le relative imposte sostitutive in un numero di rate superiori alle tre previste dal decreto anticrisi citato, non verranno sanzionati.
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