L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 200 del 3 agosto confermato la soluzione interpretativa proposta da una società che effettua lavorazioni di beni provenienti dal Regno Unito, destinati alla vendita in Italia e in altri Paesi europei o extraeuropei. In particolare la risoluzione ha chiarito che l’esistenza del rappresentante fiscale di un soggetto estero non impedisce allo stesso di effettuare direttamente operazioni in Italia, senza passare attraverso il rappresentante. Tuttavia, l’intervento di quest’ultimo è necessario per la merce introdotta in lavorazione, poi venduta a residenti.
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