Nell’ambito del processo tributario, l’adozione, da parte del ricorrente, della modalità di costituzione cartacea non può influenzare la costituzione del resistente, obbligandolo a scegliere la stessa modalità.
Difatti, l’articolo 2, comma 3 del Decreto n. 163/2013 del ministero dell’Economia (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) si limita a stabilire tale obbligo per la sola parte che abbia adottato in primo grado le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte.
E’ quanto ribadito nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 104/2018.
Nella medesima decisione è stato anche ricordato quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di denuncia dei vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito, ed ossia che la medesima garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, non tutelando, per contro, l’interesse all’astratta regolarità del processo.
Di conseguenza, è va ritenuta inammissibile l’eccezione con la quale venga lamentato un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.
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