La definizione agevolata delle liti pendenti scade il 31 maggio 2019, ancora risposte dall'Agenzia: sulla data da considerare per la pendenza e sulla rivalsa.
Lo spartiacque della definizione delle liti pendenti è l’entrata in vigore della legge, 19 dicembre 2018. L’agevolazione è applicabile anche se è intervenuta la suprema Corte accogliendo il ricorso dell’Agenzia con sentenza deliberata il 19 dicembre 2018 e depositata il 24 gennaio 2019.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, nella risposta 156 del 2019, la definizione della lite con il pagamento del 5% del valore della controversia, è, dunque, applicabile poiché:
Il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata, spiega l’Agenzia, coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 (legge 17 dicembre 2018, n. 136), ossia il 19 dicembre 2018, data in cui la sentenza di cassazione con rinvio non era stata ancora depositata.
L’esercizio della rivalsa (ex art. 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972) è subordinato alla circostanza che l’imposta sia stata pagata, unitariamente alle sanzioni ed interessi. Ma il pagamento per la nuova definizione delle controversie tributarie - che evita interessi e sanzioni - permette, comunque, al cedente di rivalersi della maggiore imposta, nei limiti delle somme corrisposte ai fini della definizione.
Dunque si poneva il problema delle somme pagate a titolo dell’attuale definizione della controversia tributaria: consentono al cedente di rivalersi, nei limiti delle somme corrisposte ai fini della definizione?
L’Agenzia delle entrate spiega, nella risposta 157 del 24 maggio 2019, che la soluzione è da ricercare nella precedente definizione agevolata delle controversie (ex articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), poiché i chiarimenti sul punto restano validi - nonostante le differenze - anche per la nuova definizione (ex articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018).
In conclusione: “Nonostante la definizione agevolata di cui all’articolo 11 citato richiedesse il pagamento del tributo e degli interessi in contestazione, mentre l’attuale definizione agevolata di cui al predetto articolo 6 richieda il pagamento di un importo pari o proporzionale al valore della controversia, la circostanza che quest’ultimo sia comunque correlato al tributo (poiché per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato), consente di estendere l’applicazione di cui al citato articolo 60, settimo comma, anche alla definizione agevolata ex articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018”.
Nella stessa risposta altri chiarimenti:
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