Lite su sanzione per imposta pagata in ritardo: sì alla rottamazione

Pubblicato il 01 agosto 2022

La società contribuente ha estinto tardivamente il debito tributario da cui trae origine la sanzione irrogata? Fattispecie sussumibile nella disciplina definitoria, trattandosi di sanzione collegata a un tributo oggetto di pagamento tardivo, e quindi di separata definizione.

Con ordinanza n. 23789 del 29 luglio 2022, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato da una società contribuente, concessionaria di servizi di telefonia fissa e mobile, che aveva ricevuto un atto di accertamento a seguito di tardivo versamento della tassa di concessione governativa, in relazione a un contratto di fornitura di servizi.

L’amministrazione aveva irrogato la sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 del D. Lgs. n. 471/1997, per un importo pari al 30% della tassa tardivamente versata.

Mentre, in primo grado, la CTP aveva annullato l’atto impositivo, la CTR, in sede di appello, lo aveva ritenuto legittimo, sostenendo la fondatezza della pretesa erariale.

Secondo i giudici regionali, il pagamento della tassa governativa da parte del concessionario era soggetto al medesimo termine previsto per il versamento del canone pattuito, mentre la sanzione era dovuta per intero, non ricorrendo i presupposti per l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso, invocata dalla concessionaria.

In pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza d’appello, la contribuente aveva presentato istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Dl n. 119/2018, senza effettuare alcun versamento, trattandosi di lite relativa a sanzione collegata al tributo il cui rapporto d’imposta sottostante non risultava soggetto a contestazione.

Istanza, questa, tuttavia rigettata dall'Agenzia delle Entrate, sull'assunto che la fattispecie non rientrava fra quelle contemplate dal menzionato art. 6.

Secondo l'Ufficio, infatti, quest'ultimo consentirebbe la rottamazione delle sole controversie inerenti agli atti impositivi, con conseguente esclusione di quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione, nel cui novero andava acclusa la presente fattispecie, nella quale era in rilievo unicamente la sanzione per ritardato versamento dell’imposta.

Da qui il ricorso in sede di legittimità della società contribuente, per la quale, per contro, il diniego opposto dall’amministrazione era illegittimo per contrasto con la stessa previsione di legge.

Sul punto, la Cassazione ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale ad avviso del quale la “definizione a zero” della sanzione postula che il rapporto relativo al tributo sia stato “definito, e cioè che sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario.

Modalità che comprendono, fra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo.

Anche le Sezioni Unite, del resto, pur con riferimento al diverso tema della definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell’imposizione fiscale, hanno affermata la condonabilità della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva (Cass. SS. UU. n. 18298/2021).

Nella presente vicenda,  costituiva circostanza pacifica il fatto che la società contribuente aveva estinto - seppur tardivamente - il debito tributario da cui traeva origine la sanzione irrogata.

Pertanto, il relativo ricorso avverso il diniego di rottamazione opposto dall'amministrazione finanziaria andava accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.      

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