L’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Pubblicato il 28 maggio 2015 La montagna ha partorito un topolino. Potrebbe riassumersi con tale nota espressione la bozza del decreto attuativo al “Jobs Act” sulla razionalizzazione e semplificazione delle funzioni ispettive, trapelata in via ufficiosa dalle stanze governative. Chi si aspettava la tanta attesa o vituperata unificazione degli organi di vigilanza è costretto a prolungare ulteriormente le proprie speranze o angosce.

Più volte l’uomo comune si è chiesto perché di tale operazione, che risponde pienamente alle logiche di un’amministrazione snella, semplice ed effettivamente al servizio della comunità, non abbia mai visto la luce. La risposta sta nella sperequazione organizzativa ed economica che sussiste tra le posizioni lavorative dei funzionari ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL e nella volontà di alcune lobby di conservare la diversità di tali trattamenti.

Non è un segreto che il Ministero sia, tra gli organi sopra citati, il soggetto che detiene le attribuzioni principali in materia di vigilanza. Allo stesso tempo, risulta essere il meno all’avanguardia sia sul piano degli standard retributivi sia su quello della determinazione dei criteri di lavoro, ancora oggi non al passo con l’evoluzione tecnologica, poiché irrigimentati su logiche di tipo fordista. A fronte di tante e tali disomogeneità sorprende che le organizzazioni sindacali, proclamando la necessità di un “nuovo e migliore servizio ispettivo”, si siano invece adoperate per scongiurare un’unificazione degli organi di vigilanza, che nel breve periodo avrebbe senz’altro incontrato delle fisiologiche difficoltà operative, ma che alla lunga avrebbe dato sicuramente frutti significativi. Ciò che la bozza del decreto delinea, invece, è un’unificazione degli organi di vertice impegnati, ai sensi dell’art. 3, a garantire un principio di parità tra Ministero, INPS e INAIL in fatto di presenza nei ruoli di comando dell’Ispettorato Nazionale.

Così è, se vi pare!

Nella bozza del decreto attuativo si cambia ancora una volta l’“etichetta” e si passa da Agenzia Unica Ispettiva a Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma nella sostanza non si riscontrano rilevanti novità.

In primis, rimane inalterata la consistenza numerica degli Uffici periferici rispetto all’attuale assetto organizzativo ministeriale. Ciò sembra che possa essere spiegato sulla base di asserite esigenze volte a conservare non i “livelli occupazionali”, ma i luoghi di lavoro. L’iniziale disegno prevedeva infatti una riduzione significativa delle sedi periferiche e il trasferimento del personale amministrativo in forza al Ministero presso l’INPS e l’INAIL. Ratio della previsione era quella di fare dell’Agenzia ispettiva un effettivo organo di vigilanza, composto principalmente da funzionari ispettivi impegnati sul territorio, piuttosto che dietro alle scrivanie degli uffici. Ciò non significa svilire l’attività di ufficio, ma affermare piuttosto come la stessa possa essere resa in maniera più consona alle attuali dinamiche lavorative (si pensi alla richiesta di intervento che il lavoratore potrebbe presentare anche mediante e-mail o per il tramite delle associazioni sindacali).

La previsione non viene ripresa dall’attuale bozza, sicché il nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro viene ramificato sul territorio nazionale in organi locali, la cui entità numerica e la cui ubicazione logistica corrispondono grosso modo a quella delle attuali Direzioni Territoriali del Lavoro.

Resta da comprendere quale sia la funzione che nel costituendo Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrebbe svolgere il personale amministrativo, ora non più trasferito all’INPS o all’INAIL. La risposta sembra che sia lasciata ad ulteriori decreti attuativi.

L’aspetto che più balza in evidenza è la permanente tripartizione organica dei funzionari ispettivi dipendenti rispettivamente dall’Ispettorato, dall’INPS e dall’INAIL. La novità, semmai, è che la bozza del decreto attribuisce la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (già in possesso, attualmente e ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 124/04, del personale ispettivo del Ministero del Lavoro) ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL. Questi ultimi, pertanto, come datori di lavoro continueranno a corrispondere i trattamenti retributivi al proprio personale ispettivo che sarà tenuto a espletare le funzioni, anche di Polizia Giudiziaria al servizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ciò unitamente al personale ispettivo dell’Ispettorato, proveniente dal Ministero.

Tale “stratagemma” è riassunto nella formula di cui all’art. 7 della bozza del decreto, per cui il personale attualmente in forza presso l’INPS e l’INAIL “fino alla cessazione del rapporto di lavoro”, conserva la dipendenza gerarchica dai rispettivi Enti ed è “sottoposto alla esclusiva dipendenza funzionale dell’Ispettorato”. Il medesimo articolo ha cura di specificare che il contenuto di tale dipendenza funzionale verrà determinato con successivo DPCM e che in ogni caso comprende “il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento”.

Ebbene, considerato che l’art. 6 comma 1 della bozza del decreto prevede l’applicazione del CCNL Ministeri al personale in ruolo all’Ispettorato, il quale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo viene composto solo dal personale in forza alle DTL e alla DIL, ma non dal personale ispettivo dell’INPS e dall’INAIL, che come detto conservano la titolarità dei rapporti di lavoro con i propri funzionari, la disarticolazione gerarchico-funzionale descritta dall’art. 7 sembra che si possa spiegare con la finalità di preservare una disomogeneità retributiva tra funzionari ispettivi INPS e INAIL e funzionari ispettivi in dotazione organica dell’Ispettorato. Ciò sul presupposto che i contratti rispettivamente applicati ai funzionari del Ministero, dell’INPS e dell’INAIL prevedono rilevanti diversità in termini di trattamenti normativi ed economici accessori.

Se realmente é questo l’effetto delle sopra richiamate disposizioni normative, non pare che sia sufficiente, per evitare prevedibili contenzioni lavorativi, che l’art. 8 disponga il trasferimento in favore dell’Ispettorato sia delle risorse strumentali in dotazioni al Ministero, all’INPS e all’INAIL, sia delle risorse finanziarie previste dall’art. 14 comma 1 lett. d) del D.L. n. 145/13 conv. con mod. in L. n. 9/14.

Peraltro, la conservazione del vincolo gerarchico dei funzionari ispettivi con INPS e INAIL “fino alla cessazione del rapporto di lavoro” suona come una previsione di favore per la (si passi il termine) “vecchia generazione”, la quale non sembra che possa essere seguita da una “nuova generazione” di ispettori INPS e INAIL, ma solo ed eventualmente da ispettori dell’Ispettorato nazionale. Con la conseguenza il CCNL del Ministero diverrà l’unico contratto di riferimento per la categoria dequa, la quale per l’effetto subirà un riallineamento verso il basso dei trattamenti normativi e retributivi.

Non rappresentano invece novità eclatanti, ma solo adattamenti amministrativi determinati dalla creazione del nuovo organismo, le previsioni di cui all’art. 11, relativo alla modalità di presentazione dei ricorsi ex art. 16 D.lgs. n. 124/2004, i quali diventano di competenza degli Ispettorati territoriali del Lavoro.

Resta ora da vedere se tale nave riuscirà a giungere a destinazione o si perderà, come quella dell’Agenzia, nelle acque poste al di là delle “Colonne d’Ercole”.
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