L’Irdcec sull’anticiciclaggio dopo le risposte ufficiali

Pubblicato il 06 dicembre 2013 La IV direttiva antiriciclaggio, in corso di definizione da parte della Commissione europea che sta sentendo le proposte delle delegazioni dei Paesi membri, dà non poco da fare ai commercialisti italiani.

Al centro di convegni (da ultimo quello di Roma tra ordini di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna ed esponenti istituzionali) e di studi e documenti (circolare 35/IR/2013 e documento 19/2013 Irdcec) la questione antiriciclaggio - regolata in Italia dal Dlgs 231/2007 - verte sulla disparità dello sforzo chiesto ai professionisti italiani rispetto ai colleghi europei.

Quello che le categorie coinvolte stanno cercando di far attuare è l’uniformità delle norme in tutta l’Unione europea.

Ed ecco una seconda circolare Irdcec. Si tratta della n. 36/IR del 3 Dicembre 2013, accessibile dal sito dell’Irdcec, che approfondisce le recenti risposte date da Mef, GdF e Uif sui dubbi avanzati dagli interessati sull’adempimento degli obblighi.

I quesiti posti mettono in evidenza le lacune e la mancanza di regolamenti attuativi, ad esempio sull’adeguata verifica della clientela o sulla conservazione e registrazione dei dati.

Tra i chiarimenti delle autorità citate, alcuni smontano la prassi consolidata e, dunque, l’Irdcec mette nero su bianco le novità.

Una per tutte quella sull’uso del contante. Essendo iscritto nel Titolo III del Dlgs 231, l’obbligo di comunicazione - ex articolo 51 - per le violazioni sull’uso del contante, deve essere ottemperato anche dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. L’esenzione dell’articolo 12 comma 3-bis, infatti, opera solo per gli obblighi del Titolo II capi da I a III. Questa linea è all’opposto di quanto interpretato fin’ora dall’Istituto di ricerca, che attribuiva al solo sindaco - revisore e non al collegio l’obbligo.
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