tributaria regionale di Napoli, con la sentenza n. 309/5/07, afferma che non c’è soggettività passiva Irap, per i lavoratori autonomi, quando questi ultimi si servano di mezzi strumentali non eccedenti il valore minimale e non si avvalgono di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato. La sentenza entra nello scottante dibattito sulla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione come presupposto oggettivo di imposizione. aveva tracciato delle linee guida evidenziando una serie di contenziosi che dovevano aiutare i giudici di merito. Ma la sentenza in oggetto della Ctr di Napoli ha messo in luce che le indicazioni della Cassazione hanno aperto la strada ad orientamenti contrastanti frutto di valutazioni troppo discrezionali.
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