Liquidazioni periodiche Iva. Novità split payment alla prova del 31 maggio

Pubblicato il 28 maggio 2018

Entro il 31 maggio 2018 deve essere effettuata la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre (1° gennaio - 31 marzo 2018).

Dal 2017, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione IVA, è stato introdotto l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

Soggetti obbligati

La trasmissioni dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 78/2010, interessa tutti i soggetti passivi IVA, quali:

Modalità trasmissione e nuovo modello

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA può essere effettuata:

- direttamente dal contribuente;

- da un intermediario abilitato che deve rilasciare al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta per attestarne l’avvenuto ricevimento da parte del Fisco e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Per l’invio dei dati deve essere utilizzata la nuova modulistica prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 62214/2018, che sostituisce quello in uso fino al 2017 (provvedimento del 27 marzo 2017).

L’adempimento, dunque, richiede l’utilizzo del nuovo modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", che è composto dal frontespizio e che contiene anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP.

Tale modello dovrà essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018.

Il nuovo modello contiene specifiche indicazioni anche per le operazioni split payment.

Liquidazioni periodiche Iva e split payment

Da quest’anno, a seguito dell’allargamento della platea dei soggetti tenuti allo split payment, è richiesta una particolare attenzione da parte dei soggetti Iva coinvolti nella compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre.

Con riferimento alle cessioni, infatti, i fornitori dei soggetti split payment (Pa, Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona, Fondazioni delle Pa, società controllate e partecipate da Pa e società quotate Ftse Mib identificate ai fini Iva), dovranno inserire le loro cessioni e prestazioni effettuate, che sono state registrate o che lo dovevano, nel 1° trimestre, per l’ammontare imponibile nel rigo VP2.

Al contrario, anche se l’IVA da scissione risulta esposta nelle fatture, il relativo ammontare non dovrà essere inserito nel rigo VP4 non avendo partecipato alla liquidazione periodica e al versamento dell’IVA del cedente nella considerazione che l’Imposta è dovuta dal cessionario.

Con riferimento agli acquisti, invece, sono tenuti alla compilazione della comunicazione i cessionari soggetti al regime della scissione dei pagamenti unicamente per le operazioni di acquisto, effettuate in veste di soggetti passivi IVA di cui all’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2015, che quindi rientrano fra quelle commerciali, interamente o promiscuamente, e queste ultime solo per l’ammontare effettivamente riconducibile alla sfera commerciale.

In caso di acquisti promiscui, i dati da inserire nella comunicazione potranno tener conto degli elementi risultanti nella fase delle registrazioni del periodo relativo.

Gli acquisti effettuati per lo svolgimento dell’attività istituzionale (da Pa, fondazioni ed Enc rientranti nello split payment), oltre a quelli promiscui per la parte non commerciale, invece, non devono essere indicati nella comunicazione, a prescindere dal metodo di versamento dell’IVA prescelto.

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