Per i soggetti passivi Iva scade il termine per trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2018.
Sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dall’invio della dichiarazione annuale i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti e le imprese agricole in regime di esonero.
Si ricorda che la scadenza del 28 febbraio 2019 - l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento - è stata oggetto di proroga al 10 aprile 2019, ex Dpcm 27 febbraio 2019 (lo stesso del rinvio del termine per esterometro e spesometro).
A regime, la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, sia a credito che a debito, deve essere effettuata con cadenza trimestrale l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre in cui l’invio è effettuato il 16 settembre invece che il 31 agosto.
Lo slittamento della scadenza di febbraio 2019, al 10 aprile 2019, è stato ufficializzato tardivamente. Per chi avesse già provveduto a trasmettere la comunicazione è possibile procedere all’invio di una comunicazione correttiva - l’ultima inviata sostituisce la precedente - senza incorrere in alcuna sanzione, l’invio è considerato entro i termini.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione sarà punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la correzione avviene nei primi quindici giorni.
È possibile ravvedersi.
Per le correzioni si può compilare il quadro VH direttamente nella dichiarazione annuale, senza bisogno di presentare nuovamente la comunicazione (risoluzione n. 104/E/2017).
Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate, le agenzie di viaggi e turismo che hanno aderito alla disciplina della deroga al limite dell’uso del contante devono comunicare i corrispettivi delle operazioni del 2018, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.
Si tratta delle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille euro, effettuate lo scorso anno nei confronti di persone fisiche non residenti, di cittadinanza non italiana né di uno dei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia).
Le scadenze:
Ex articolo 3 del decreto legge 16/2012, in deroga alle norme sul limite di 3.000 euro all’uso del contante (recate dall’articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007), è possibile, per gli operatori del settore del commercio al minuto (articolo 22, Dpr 633/1972) e per le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter, Dpr 633/1972), vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia entro il tetto di 10mila euro (soglia innalzata a 15mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2019).
Per l’adesione alla disciplina, gli operatori commerciali interessati devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia, secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento 23 marzo 2012, indicando le coordinate del conto corrente bancario o postale che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per versare il denaro contante incassato.
Adempimenti:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".