Il diritto riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del de cuius, ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l’ipotesi di recesso attuato prima della morte. Sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine decennale sancito dall'art. 2946 c.c, atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui ratio è quella di assicurare la certezza nella definizione dei rapporti societari.
E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18963 del 31 luglio 2017.
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