Liquidazione Iva di gruppo esclusa per il credito maturato prima del 2008
Pubblicato il 19 febbraio 2014
L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 21 del 18 febbraio 2014, chiarisce alcuni dubbi sorti circa la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
Nello specifico, è stato domandato all’Amministrazione finanziaria quale fosse il corretto trattamento fiscale da riservare all’eccedenza del credito Iva annuale/infrannuale che, chiesta a rimborso da un soggetto prima dell’anno 2008 e prima del suo ingresso nella procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo (Dpr n.
633/72, art. 73), sia stata poi oggetto di diniego da parte dell’ufficio con provvedimento successivo a tale data per mancanza dei presupposti.
Il dubbio è sorto dopo che la Legge n.
244/2007 ha modificato l’ultimo comma dell’articolo 73 citato, vietando con decorrenza dal 2008 alle società che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo di far confluire nei calcoli compensativi le proprie eccedenze di credito derivanti dal periodo d’imposta precedente.
La risposta dell’Agenzia ribadisce la finalità della disposizione normativa, che è quella di creare una separazione tra il credito Iva maturato prima e quello maturato successivamente all'ingresso della società nella procedura dell’Iva di gruppo. La decorrenza della norma si deve considerare riferita, dunque, all’anno di apporto dei crediti all’interno della procedura di gruppo e non a quella di formazione degli stessi.
Pertanto, conclude la risoluzione 21/E/2014, il credito Iva chiesto a rimborso dalla società prima del 2008 e prima dell’adesione alla speciale procedura di gruppo, se rifiutato dall’ufficio con provvedimento di diniego successivo a tale data per mancanza dei presupposti, non può essere riportato nelle proprie liquidazioni periodiche e, di conseguenza, trasferito al gruppo.
Tale eccedenza ritorna nell'esclusiva disponibilità della società che l'ha maturata, e potrà essere riportata in compensazione nel modello Iva 2014 nel nuovo rigo VL8, inserito proprio per indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti e non ammesso dall’ufficio, al fine di evitare che lo stesso sia trasferito al gruppo.