Liquidazione compensi anche per prestazioni strumentali alla separazione
Pubblicato il 18 ottobre 2014
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 21954 del 17 ottobre 2014 - la
procedura camerale prevista per la
liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato, anche se
dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, può essere
ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché queste siano
in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale.
Nel caso specificamente esaminato, è stato ritenuto che le prestazioni professionali rese da un avvocato in favore della cliente nelle
procedure ulteriori rispetto a quella strettamente civilistica di separazione personale, fossero comunque
preordinate allo svolgimento della principale attività processuale, in quanto tutte volte ad ottenere la modifica e l'attuazione delle obbligazioni sorte in capo all'altro coniuge.
In particolare, è stata ritenuta
corretta la
liquidazione operata dal giudice di merito a favore del professionista in considerazione dell'assistenza dal medesimo prestata in una serie di procedure - tra cui erano ricomprese quelle di
esecuzione, di
rilascio di un immobile, di
divorzio, nonché la
predisposizione di una querela - tutte, comunque,
volte ad ottenere la modifica e l'attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge nell'ambito della procedura di separazione.